TAR Lazio, Roma, sez. I, 31 marzo 2021, n. 3870

Appalto – Delibere dell’A.N.A.C. – Impugnazione davanti al giudice amministrativo – Carenza d’interesse – Inammissibilità del ricorso – Fattispecie

Le delibere adottate dall’A.N.A.C., non producendo una autonoma lesione degli interessi del ricorrente, non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo per carenza di interesse, in quanto il predetto giudizio si configura come un parere non vincolante che contiene eventualmente un invito indirizzato alla stazione appaltante di utilizzare i poteri di autotutela. Nella fattispecie, era stata impugnata una delibera dell’ora A.V.C.P. ora A.N.A.C. che riguardava l’affidamento di un appalto con oggetto il sistema di monitoraggio dei movimenti dei rifiuti in ambito locale.