Corte di Cassazione, sez. VI, 18 maggio 2021, n. 13459

Famiglia – Coniugi – Divorzio – Assegno divorzile –  Rinuncia a prospettive di carriera – Valutazione – Necessità – Fattispecie

A seguito di separazione dei coniugi, la rinuncia a future prospettive di carriera deve essere valutata per calcolare l’importo dell’assegno divorzile e per la sua attribuzione a carico dell’altro coniuge che, a seguito del divorzio, non abbia avuto riflessi negativi sulle sue condizioni di lavoro. Nella fattispecie, la moglie tornava nel paese di origine portando con sé le due figlie, riprendendo il vecchio lavoro e rinunciando a future prospettive di lavoro. Il giudice ha posto a carico del marito restato in una grande città non solo l’assegno divorzile da corrispondere alla ex moglie ma anche l’assegno di mantenimento per le due figlie.