Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 164

Energia Idrocarburi liquidi e gassosi – Regolamenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas – Valutazione in sede giurisdizionale – Regole tecniche – Applicabilità

La complessità tecnica delle valutazioni che precedono i regolamenti dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), pur non determinando un indebolimento del sindacato giurisdizionale, ne condiziona tuttavia l’oggetto e le modalità. A fronte di valutazioni tecnicamente complesse il sindacato del giudice deve avvenire  riutilizzando le stesse regole tecniche impiegate dall’Autorità.