Tribunale di Modena, sez. III, 19 maggio 2021

Lavoro – Trattamento vaccinale anti Covid-19 – Mancata vaccinazione – Lavoratore – Sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione – Legittimità – Fattispecie

Pur non essendo obbligatorio il trattamento vaccinale contro il Covid-19, è legittima la sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione del lavoratore che si rifiuti di vaccinarsi qualora non sia disponibile adibire il predetto lavoratore a mansioni diverse da quelle svolte abitualmente. Infatti, l’art. 20, d.lgs. statuisce che rappresenta un obbligo specifico del lavoratore: a) prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza ma anche della salute e della sicurezza degli altri lavoratori presenti sul posto di lavoro; b) osservare integralmente le disposizioni che di volta in volta vengono impartite dal datore di lavoro atte a garantire la protezione individuale e collettiva dei propri dipendenti. Nella fattispecie, il lavoratore era un fisioterapista sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione attraverso un decreto ex art. 700 c. p. c.