T.A.R. Lazio, Latina, 07 gennaio 2016, n. 1

Espropriazione per pubblica utilità- Area occupata sine titulo – Opera pubblica – Realizzazione – Perdita della proprietà da parte del privato – Acquisto della proprietà da parte della P.A. – Provvedimento formale – Necessità

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la realizzazione sull’area occupata dell’opera pubblica è un fatto oggettivo e tale resta: la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo alla P.A. possono conseguire soltanto all’adozione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto.