Famiglia – Divorzio – Assegno divorzile – Criteri di calcolo – Individuazione – Titolo di studio posseduto – Valutabilità – Omesso sfruttamento – Riduzione dell’assegno divorzile – Legittimità – Fattispecie
Qualora l’ex moglie non sfrutti adeguatamente il titolo di studio posseduto per svolgere un’attività lavorativa ad esso collegata è legittima la riduzione dell’assegno divorzile. Nella fattispecie, per calcolare l’importo dell’assegno divorzile la Suprema Corte ha valutato una serie di fattori: 1) assegnazione della casa familiare alla donna; 2) capacità lavorativa della donna come fisioterapista; 3) lunga durata del rapporto matrimoniale; 3) posizione patrimoniale della moglie e del marito; 4) posizione professionale del marito; 5) il tenore di vita della famiglia particolarmente elevato durante la convivenza matrimoniale. I giudici hanno ritenuto rilevante, al fine della predetta riduzione dell’assegno divorzile, il possesso del diploma di laurea di fisioterapista da parte della moglie non sfruttato per svolgere la libera professione