Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 ottobre 2021, n. 27322

Lavoro – Assenza per malattia – Guida di autovettura o di ciclomotore – Licenziamento – Illegittimità – Fattispecie

E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore dipendente sorpreso a guidare la propria autovettura o il proprio ciclomotore durante il periodo di assenza dal posto di lavoro per malattia quando ricorrano le seguenti condizioni: a) le certificazioni medico-legali attestino la reale malattia posta a giustificazione dell’assenza dal lavoro; b) la modesta attività fisica non sia stata in grado di prolungare la guarigione dalla malattia aggravando la patologia in atto. Alla luce di quanto detto in precedenza il datore di lavoro è stato condannato a riassumere il proprio dipendente e a risarcirlo dal danno sopportato a causa dell’illegittimo licenziamento. Nella fattispecie, il lavoratore era risultato affetto da lombosciatalgia.