Consiglio di Stato Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 329

Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione di area sine titulo – Usucapione – Esclusione

L’occupazione di un fondo sine titulo da parte della P.A. e la conseguente trasformazione da parte della stessa di un bene privato, integrando un illecito permanente, non è utile ai fini dell’usucapione, atteso che diversamente si rischierebbe di reintrodurre nell’ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata (art. 1158 c.c.).