TAR Lombardia, Milano, sez. II, 14 ottobre 2021, n. 2221

Appalto – Gara – Cauzione provvisoria in sanatoria – Validità – Condizioni

Il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma nono, Codice dei contratti pubblici, si può attivare in quanto le ragioni di invalidità della cauzione provvisoria costituiscono altrettante ipotesi di carenze riguardanti elementi formali della domanda di partecipazione alla gara di appalto ovvero ipotesi di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziale della documentazione allegata alla predetta domanda. Pertanto, l’impresa concorrente può rimenare all’intero della gara soltanto se il predetto soccorso istruttorio persegua il fine in vista del quale è stato creato e a condizione che la cauzione provvisoria venga presentata in data anteriore al termine fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, configurandosi una figura di eccesso di potere per violazione della par condico dei concorrenti qualora la cauzione provvisoria venga presentata dopo la scadenza del predetto termine.