Consiglio di Stato Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 267

Giudizio amministrativo – AppelloMotivi nuovi – Esclusione – Ratio

Nel processo amministrativo il divieto di motivi nuovi in appello costituisce la logica conseguenza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione del provvedimento amministrativo in primo grado e, più in generale, dell’onere di specificare la domanda da parte del ricorrente.