Condominio – Lavori edilizi – Efficientamento energetico – Installazione del cappotto termico – Estetica del fabbricato – Cambiamento – Delibera – Unanimità dei condomini – Assenza – Illegittimità – Fattispecie
L’installazione del cappotto termico che determini il cambiamento dell’estetica del fabbricato con il mutamento di colori, materiali e l’introduzione di nuovi elementi architettonici necessita dell’approvazione all’unanimità da parte dell’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 1120, ultimo comma c.c. senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico (Corte di Cassazione n. 18928/2020). Nella fattispecie, la delibera condominiale aveva avuto come oggetto l’approvazione di lavori edilizi per complessivi trentatre milioni e mezzo di euro, pur in gran parte ammortizzabili con il beneficio fiscale del superbonus edilizio del 110% previsto dall’articolo 119, d. l. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). Più in dettaglio i lavori deliberati dal Condominio consistevano nell’installazione di un cappotto termico con la rimozione del klinker che rivestiva le facciate degli edifici e la sua sostituzione con il grès porcellanato, il cambio dei colori delle facciate, una nuova fascia verticale in corrispondenza di ciascun balcone e l’installazione di un impianto centralizzato di acqua calda sanitaria.