TAR Friuli Venezia Giulia, 10 novembre 2021, n. 333

Igiene e sanità – Sanitario – Rifiuto della vaccinazione contro il COVID-19 –  Giustificazione – Assenza – Sospensione disposta dal Consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri – Legittimità –

E’ legittima la sospensione dall’esercizio della professione medica disposta dal Consiglio dell’ordine competente in presenza del rifiuto del sanitario di sottoporsi a vaccinazione contro il COVID-19 senza che siano stati addotti giustificati motivi. Infatti, tutti di diritti costituzionalmente garantiti come il diritto al lavoro e quelli delle libertà individuali trovano il limite nell’adempimento ai doveri di solidarietà sociale imposti a ciascun cittadino nell’interesse della collettività (art. 2 Costituzione).