Corte di Cassazione, sez. I, 12 novembre 2021, n. 34100

Famiglia – Assegno divorzile – Spese per l’istruzione universitaria del figlio – Rientrano nelle spese ordinarie

In riferimento alla quantizzazione dell’assegno divorzile le spese sostenute per l’istruzione universitaria del figlio (tasse universitarie, rette di collegio, libri di studio, ecc.) rientrano nelle spese ordinarie in quanto devono intendersi spese straordinarie quelle che, vista la loro imprevedibilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Pertanto, la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno divorzile, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in palese contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole.