Corte di Cassazione, sez. I, 23 novembre 2021, n. 36089

Famiglia – Divorzio – Assegno divorzile – Riduzione – Per la presenza di personale domestico durante il matrimonio – Illegittimità – Fattispecie

La presenza di personale domestico, più o meno nutrita, non prova una minore dedizione del coniuge alla vita familiare che, come risulta del tutto evidente, non si esaurisce nell’esecuzione di incombenze demandabili al personale di servizio. Pertanto, la su menzionata presenza di personale domestico non è sufficiente a giustificare la riduzione dell’assegno divorzile. Nella fattispecie, dopo il divorzio, i giudici di primo grado avevano stabilito un assegno divorzile pari a € 10.500,00 mensili a favore della ex moglie, mentre il giudice di appello lo aveva ridotto a duemila euro al mese evidenziando come la donna avesse assunto la decisione di non svolgere attività lavorativa e ciò pur in presenza di personale di servizio che rendeva meno impegnativo il suo ruolo nella gestione della famiglia.