Corte di Cassazione, sez. I, 30 novembre 2021, n. 37571

Famiglia – Assegno divorzile – Lavoro della ex moglie successivamente alla separazione – Rideterminazione – Esclusione –  Fattispecie

Il fatto che l’ex moglie abbia svolto in passato attività lavorativa successivamente alla separazione e all’insaputa dell’ex marito non comporta la rideterminazione dell’assegno divorzile qualora al momento del calcolo del predetto assegno divorzile  l’uomo risultava con una posizione economica maggiormente solida mentre la donna era disoccupata. Nella fattispecie, l’ex moglie aveva svolto il lavoro di commessa e aveva l’affidamento delle due figlie minorenni.