TAR Friuli Venezia Giulia, 7 gennaio 2022, n. 4

Igiene e sanità – Medico veterinario – Vaccinazione contro il COVID-19 – Rifiuto – Sospensione dall’esercizio della professione – Legittimità – Funzioni concretamente svolte – Irrilevanza –  Fattispecie

Premesso che i medici veterinari rientrano nelle categorie obbligate a vaccinarsi ai sensi dell’art. 4, comma sesto, d. l. n. 44/2021 in quanto soggetti esercenti le professioni sanitarie (r. d. n. 1265/1934; d. lgs. n. 233/1946; l. n. 750/1984; l. n. 3/2018), è legittimo il provvedimento con il quale la competente A.S.L. dispone la sospensione dall’esercizio dalla professione nei confronti di un medico veterinario dopo aver accertato che quest’ultimo si è rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19 a nulla rilevando le concrete funzioni svolte. Nella fattispecie, il medico veterinario all’interno di uno studio era adibito a funzioni di tipo amministrativo che in quanto tali non comportavano un contatto diretto con altri medici e con il pubblico.