Tribunale di La Spezia, 27 novembre 2021, n. 512

Condominio – Scala – Caduta – Responsabilità del Condominio – Sussiste – Obbligo di risarcire il danno – Sussiste – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 2051 c.c. in qualità di custode delle parti comuni, sussiste la responsabilità del condominio per la caduta rovinosa avvenuta a causa di una fessurazione di un gradino appartenente alla scala di proprietà comune non avendo l’amministratore provveduto a metterlo in sicurezza con opportuni interventi pur avendo la legittimazione di farlo senza dover consultare preventivamente l’assemblea, stante l’urgenza di agire per prevenire infortuni.  Pertanto, a carico del Condominio deve essere posto il risarcimento del danno pari a circa trentamila euro. Nella fattispecie, una signora, recandosi in visita alla famiglia della propria figlia, cadeva rovinosamente a causa di una fessura del gradino di ingresso procurandosi la frattura esposta del femore.