T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 1766

Militare – TrasferimentoAssistenza a familiare portatore di handicap – Diniego – Motivazione specifica – Necessità

Il beneficio, del trasferimento del militare a una sede che meglio gli consenta di prestare assistenza a un familiare portatore di handicap previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concepito dal legislatore come una possibilità, che, in quanto tale non costituisce un diritto assoluto e deve essere valutato nella sua compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio, che sono anche esigenze di carattere generale e di interesse pubblico. Proprio in ragione della natura e della particolare delicatezza dell’interesse tutelato, l’eventuale diniego opposto dalla P.A. va necessariamente preceduto in sede istruttoria da una valutazione comparativa degli interessi contrapposti dei quali va dato conto nella motivazione del provvedimento negativo in maniera adeguata.