Corte di Cassazione penale, sez. III, 3 febbraio 2022, n. 3769

Prostituzione minorile – Pornografia minorile – Reclutamento di minori – Esibizioni pornografiche on line – Configurabilità dei predetti reati – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Si configurano il reato di prostituzione minorile e di pornografia minorile nella condotta del soggetto che abbia reclutato minorenni costringendole ad esibirsi in prestazioni pornografiche on line visibili previ pagamento di una somma di denaro. I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come per la configurabilità dei su menzionati reati non sia necessario il contatto fisico poiché il fruitore della prestazione può interagire con i minori utilizzando la webcam attraverso la quale richiedere specifici atti di natura sessuale. Nella fattispecie, un uomo aveva reclutato due ragazze minorenni convincendole a partecipare a esibizioni pornografiche su un sito on line, visionabili in tempo reale ovvero consultando un apposito archivio previo pagamento di una somma di denaro. Successivamente le aveva indotte a compiere atti sessuali sempre a pagamento anche se solo per contatto virtuale con i singoli clienti collegati via webcam.