TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 3 febbraio 2022, n. 1286

Igiene e sanità –Strutture sanitarie private – Residenze per anziani –  Funzioni di assistenza e sostegno – Cohousing – Inconfigurabilità

Si deve escludere la ricorrenza del cohousing qualora la residenza per persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (rientranti nei servizi alla persona e come tali soggette ai requisiti specificatamente previsti a tutela degli utenti) da parte di terzi, dai quali dipenda (anche solo parzialmente) l’organizzazione della predetta struttura. Infatti, il cohousing segue, essenzialmente le direttrici dell’incoraggiamento della socialità, dell’aiuto reciproco, dei rapporti di buon vicinato, della riduzione della complessità della vita, della sua migliore organizzazione con conseguente diminuzione dello stress, della riduzione dei costi di gestione delle attività ordinarie quotidiane. Tra l’altro, il cohousing si presenta come un fenomeno non disciplinato sotto il profilo normativo che si commota per spontanee forme di aggregazione.