Corte di Cassazione, sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 3426

Famiglia – Coniugi – Separazione – Abbandono del tetto coniugale – Tensione e disaffezione tra i coniugi – Addebito – Esclusione – Fattispecie

La forte tensione sviluppatasi tra i coniugi in un clima di progressiva e crescente disaffezione rappresenta un fattore che legittima l’abbandono del tetto coniugale escludendo l’addebito al coniuge poiché il predetto abbandono costituisce l’oggettiva conclusione di una pesante crisi familiare in atto da tempo e non più ricomponibile. Nella fattispecie, la moglie abbandonava il tetto coniugale e la Suprema Corte le ha riconosciuto l’assegno di mantenimento pari a trecento euro mensili.