Corte di Cassazione penale, sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 5380

Reato di omissione in atti d’ufficio – Medico in servizio presso la guardia medica – Visita domiciliare – Rifiuto – Inconfigurabilità del reato – Condizioni e presupposti – Fattispecie

Qualora il medico in servizio presso la guardia medica si confronti al telefono con il paziente che lo abbia chiamato indicandogli una diagnosi, prescrivendogli una terapia farmacologica ma rifiutando l’intervento domiciliare non consuma il reato di omissione di atti d’ufficio in quanto il medico conserva sempre e comunque la discrezionalità di apprezzare la necessità o meno della visita domiciliare. Inoltre, la vigente normativa, enunciando quali siano i compiti e gli obblighi del medico in servizio presso la guardia medica, prevede che durante il suo turno è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall’utente, ma non può venir meno lo spazio di discrezionalità scientifica necessaria a valutare l’opportunità o la necessità delle modalità attraverso cui adempiere all’atto richiesto, discrezionalità squisitamente tecnica della professione sanitaria, specie nella parte in cui si deve decidere la tipologia di intervento che si rende opportuno e non certo necessariamente corrispondente alle specifiche richieste del paziente. Nella fattispecie, la richiesta di intervento riguardava una paziente che, immobilizzata a letto da una settimana per aver riportato la frattura del bacino a seguito di una caduta, aveva richiesto l’intervento domiciliare del medico di guardia perché lamentava gravi dolori al basso ventre.re