Consiglio di Stato, sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1734

Giudizio amministrativo – Avvocato – Cancellazione dall’albo – Interruzione del giudizio – Configurabilità – Omessa dichiarazione dell’interruzione del processo – Conseguenze

La cancellazione dell’avvocato dall’albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo, e l’obbligo per il giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo. Pertanto, l’attività processuale posta in essere dopo il decesso o l’impedimento del difensore, senza che sia stata dichiarata l’interruzione del giudizio è invalida e ridonda in una ipotesi di nullità della sentenza per difetto funzionale del contraddittorio tale da integrare una delle tassative cause di rinvio della causa al giudice di primo grado.