Corte di Cassazione, sez. VI, 6 aprile 2022, n. 11130

Famiglia – Separazione – Addebito – Frattura del sodalizio matrimoniale – Imputabile al marito – Rilevanza – Successiva relazione extraconiugale della moglie – Irrilevanza

Ai fini dell’addebito della separazione risulta irrilevante il tradimento della moglie qualora sia stato provato in giudizio che prima della predetta relazione extraconiugale la donna abbia avuto una gravissima crisi psicologica causata da un persistente conflitto psicologico provocato dalla condotta del marito. Infatti, pur accertata la sua infedeltà coniugale ai danni del marito, tale comportamento si è concretizzato quando era già in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale, come testimoniato dalla crisi vissuta dalla donna a seguito del forte conflitto col coniuge.