Corte di Cassazione, sez. VI, 20 aprile 2022, n. 12537

Famiglia – Assegno divorzile – Ex moglie libero professionista – Non spetta – Fattispecie

Non spetta la corresponsione dell’assegno divorzile all’ex moglie abilitata all’esercizio della professione forense da lungo tempo, a nulla rilevando il fatto che i dati acquisiti agli atti processuali non fossero stati sufficienti ad accertare il livello dei redditi derivanti dall’attività libero professionale. Per la Suprema Corte, l’età non avanzata della donna è stata ritenuta sufficiente ad escludere eventuali ragioni ostative alla capacità di procurarsi mezzi finanziari adeguati al proprio sostentamento. Nella fattispecie, l’ex moglie era stata sposata per pochi anni e aveva potuto completare l’iter universitario per poi conseguire l’abilitazione alla professione forense ed esercitare la professione di avvocato grazie al sostegno economico dell’ex marito.