TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 20 maggio 2022, n. 6581

Appalto – Principio di rotazione – Inapplicabilità – Condizioni e presupposti

L’istituto della rotazione rappresenta un bilanciamento al potere della stazione appaltante di limitare il numero di imprese ammesse alla procedura di appalto (artt. 36, Codice dei contratti pubblici; art. 1, comma secondo, d. l. n. 76/2020). Pertanto, la regola della rotazione non trova applicazione quando la stazione appaltante, esercitando poteri discrezionali, ritenga opportuno non prevedere un limite al numero di operatori economici da invitare alla procedura negoziata.