Corte di Cassazione, sez. VI, 26 maggio 2022, n. 1705

Famiglia – Divorzio – Assegnazione della casa coniugale all’ex moglie – Revoca – Per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti unitamente al figlio – Legittimità – Fattispecie

Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento sussiste solo fin quando è in atto un percorso formativo avente ad oggetto la ricerca di un’attività lavorativa e l’inserimento nel mondo professionale, non quando invece manca qualsiasi progettualità o iniziativa in ordine all’inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto, legittimamente viene revocata l’assegnazione della casa coniugale assegnata alla moglie divorziata nella quale vive con il figlio maggiorenne non autosufficiente sotto il profilo economico qualora entrambi siano incorsi nel reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie, madre e figlio venivano arrestati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti a seguito di una perquisizione dell’autorità di polizia che rinveniva nell’abitazione sostanze stupefacenti e una somma di denaro in contanti pari a circa quattromila euro.