Corte di Cassazione, sez. VI, 10 giugno 2022, n. 18820

Famiglia – Assegno di mantenimento – Concreta attitudine al lavoro dell’ex moglie –  Assenza – Spetta –  Forte disoccupazione in ambito regionale – Rilevanza

All’ex moglie spetta l’assegno di mantenimento qualora la donna non abbia una concreta attitudine lavorativa alla luce della sua età anagrafica e della sua inesperienza lavorativa, ovvero nell’attuale e notoria situazione del mercato del lavoro a livello regionale connotata da un’elevata percentuale di disoccupati e da una larga diffusione del precariato.