Corte di Cassazione, sez. I, 24 giugno 2022, n. 20452

Famiglia – Casa familiare – Assegnazione all’ex coniuge – Revoca – Assegno divorzile – Revisione – Esclusione – Fattispecie

L’assegnazione della casa familiare, nel caso di divorzio o di separazione, è prevista per tutelare l’interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, in quanto conviventi con uno dei genitori, a continuare a vivere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, garantendo in tal modo la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. Inoltre, la natura dell’assegno divorzile non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, è ritenuta idonea a giustificare l’attribuzione di un importo tale da consentire al coniuge richiedente non già il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare, anche tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.  Tutto ciò premesso, la revoca dell’assegnazione della casa coniugale non legittima la richiesta di revisione dell’assegno divorzile. Nella fattispecie, l’ex moglie aveva richiesto la revisione dell’assegno divorzile a seguito della revoca della assegnazione della casa coniugale.