Corte di Cassazione, sez. I, 25 agosto 2022, n. 25369

Famiglia – Pensione di reversibilità – Primo coniuge divorziato – Secondo coniuge superstite – Criteri di ripartizione – Fattispecie

In presenza del decesso dell’ex coniuge per ripartire la pensione di reversibilità tra il primo coniuge divorziato e il secondo coniuge superstite si devono applicare i criteri previsti dall’art. 9 comma terzo, legge n. 898/1970. Inoltre, oltre al criterio legale che si riferisce alla durata del nuovo matrimonio si devono valutare ulteriori elementi collegati alla finalità solidaristica dell’istituto ed individuati dalla giurisprudenza civile nell’entità dell’assegno riconosciuto al coniuge divorziato e nelle condizioni economiche di entrambi. Nella fattispecie, si trattava della prima moglie divorziata e della seconda moglie superstite.