Corte di Cassazione, sez. I, 13 settembre 2022, n. 26980

Famiglia – Separazione – Assegno di mantenimento – A carico dell’ex moglie – Condizioni e presupposti

In sede di separazione dei coniugi, l’ex moglie benestante deve versare all’ex marito un assegno di mantenimento con un importo adeguato all’elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio, qualora il marito sulla base di un accordo intercorso con la moglie sia dedicato alla cura della famiglia e del figlio, mentre la donna abbia provveduto al mantenimento della famiglia.  Infatti, il reddito adeguato cui va rapportato, ex art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza di condizione ostativa dell’addebito, è quello necessario a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione, solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.