Corte di Cassazione, sez. VI, 16 settembre 2022, n. 27308

Famiglia – Figlio maggiorenne – Assegno di mantenimento – Revoca – Condizioni e presupposti – Temporaneo allontanamento dal mondo del lavoro per motivi di salute – Irrilevanza – Fattispecie

E’ legittima le revoca dell’assegno di mantenimento disposta dal giudice qualora il figlio maggiorenne abbia perseguito una stabile e consolidata indipendenza economia a nulla rilevando l’allontanamento dal lavoro per un determinato lasso temporale dovuto a motivi di salute. Nella fattispecie, si trattava di una ragazza che, all’età di trenta anni, dopo aver conseguito il titolo di studi, da tempo risultava inserita nel mondo del lavoro ove svolgeva un’attività adeguata alla formazione scolastica, elementi che attestano la conclusione del percorso scolastico e formativo ovvero che si trova in condizioni che la rendono economicamente autosufficiente. La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante l’allontanamento forzato dal lavoro per un breve arco temporale dovuto ad un intervento chirurgico.