Corte di Cassazione, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27963

Famiglia – Separazione – Successivo periodo di convivenza – Irrilevanza – Ripresa del consorzio familiare – Esclusione – Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Configurabilità – Fattispecie

Qualora la moglie e il marito, dopo la separazione consensuale, abbiano avuto un periodo di coabitazione sotto lo stesso tetto ciò non costituisce un fatto rilevante a provare l’avvenuta riconciliazione che peraltro non consiste nel mero ripristino della situazione quo ante, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, che sono tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella fattispecie, la coabitazione e il ripristino del consortium vitae tra moglie e marito erano ripresi subito dopo la separazione, per iniziativa del marito e per un periodo continuativo e ininterrotto di circa dieci mesi. La Suprema Corte ha riconosciuta legittima la decisione del giudice di merito di porre a carico dell’ex marito l’assegno divorzile.