Corte di Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920

Famiglia – Assegno divorzile – Erogazione a carico dell’ex marito – Cura della famiglia in costanza del matrimonio da parte dell’ex moglie – Non è sufficiente – Ulteriori condizioni – Individuazione

Per riconoscere l’erogazione dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito non è sufficiente che l’ex moglie si sia dedicata ai figli e alla gestione della vita domestica essendo necessario che tutto ciò abbia comportato il sacrificio di specifiche aspettative professionali e alla rinuncia di concrete occasioni lavorative produttive di reddito. Condizione per attribuire l’assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi o l’elevata capacità economica dell’uomo o della donna. Infatti, ai fini della funzione compensativa dell’assegno divorzile la scelta di dedicarsi esclusivamente alla famiglia assume rilievo soltanto quando sia all’origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali, e solo in tal caso il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio.