Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2022, n. 8943

Giudizio amministrativo – Verificazione – Ricusazione del verificatore – Condizioni e presupposti

Ai sensi dell’art. 20, Codice del processo amministrativo, la ricusazione del verificatore nominato dal giudice per lo svolgimento di un accertamento tecnico per i motivi di cui all’art. 51 c. p. c. può essere proposta entro i limiti temporali di cui all’art. 67, Codice del processo amministrativo, con oggetto il C.T.U. (Consulente tecnico d’ufficio). Pertanto, è tardiva la domanda di ricusazione proposta successivamente allo svolgimento della prima ricusazione e comunque non prima della seconda verificazione disposta in seguito a rinnovazione.