Corte di Cassazione, sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149

Famiglia – Matrimonio concordatario – Sentenza ecclesiastica di nullità – Delibazione – Convivenza dei coniugi – Irrilevanza – Fattispecie in tema di vizio psichico

Al fine della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza come coniugi protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione, costituisce una situazione giuridicamente rilevante per l’ordine pubblico italiano che, comunque, non risulta ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio-atto per vizi che anche per l’ordinamento italiano sono rilavanti ai fini della nullità.  Nella fattispecie, la sentenza ecclesiastica aveva dichiarato nullo il matrimonio concordatario per incapacità a contrarre matrimonio per vizi psichici ovvero per una causa di nullità prevista anche dall’ordinamento italiano e non suscettibile di sanatoria attraverso il protrarsi della convivenza anteriore alla scoperta del vizio in questione.