Corte di Cassazione, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1996

Famiglia – Divorzio – Assegno divorzile – Incremento rispetto all’assegno di mantenimento – Criteri – Fattispecie

 

Premesso che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro a cui fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente. Ribadito che inoltre l’assegno divorzile ha pure una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell’ambito di scelte condivise tra i due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare. Tutto ciò premesso, l’incremento dell’assegno divorzile rispetto all’assegno di mantenimento, calcolato in sede di separazione, deve essere adeguatamente motivato dal giudice tenendo in giusta considerazione le diverse condizioni economiche degli ex coniugi. Nella fattispecie, in sede di separazione alla moglie, che aveva rinunciato alla libera professione di commercialista per dedicarsi alla gestione della famiglia, veniva attribuito un assegno di mantenimento pari a € 4.500,00 mensili posti a carico del marito che svolgeva la professione di imprenditore, elevati a € 6.500,00 in sede di calcolo dell’assegno divorzile.