Corte di Cassazione, sez. III, 25 gennaio 2023, n. 2278

Risarcimento del danno – Sinistro autostradale – Danno alle persone e all’autovettura – Richiesta risarcitoria – Unica domanda – Necessità

Al soggetto danneggiato non è consentito, in presenza del danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale. Pertanto, in presenza di un sinistro stradale la richiesta di risarcimento del danno relativo alla persona e al veicolo devono necessariamente costituire oggetto di un’unica domanda. (Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4090/2017).