Corte di Cassazione, sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2840

Famiglia – Convivenza dell’ex moglie – Assegno divorzile – Perdita – Legittimità – Fattispecie

La stabile convivenza della ex moglie, attestata anche dal fatto che l’uomo con cui convive rappresenta un costante punto di riferimento per il figlio minore nato in costanza di matrimonio, comporta la perdita dell’assegno divorzile, a nulla rilevando che la donna abbia rinunciato al proprio lavoro per dedicarsi alla gestione della famiglia. Nella fattispecie, la donna, all’atto della separazione, non si era attivata per trovare una occupazione lavorativa preferendo dedicarsi al volontariato ed aveva ammesso in giudizio che l’uomo con cui aveva una relazione rappresentava un riferimento per il figlio di anni quattro.