TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 8 febbraio 2023, n. 68

Istruzione pubblica – Università – Tasse – Dichiarazione ISEE difforme – Acquisizione – Rifiuto – Illegittimità – Disposizione regolamentare che lo prevede – Illegittimità –Fattispecie

Le disposizioni regolamentari attraverso cui un’Università esclude l’acquisizione di dichiarazioni ISEE difformi e, per conseguenza, l’accesso degli studenti alle agevolazioni sulle tasse sulla base di detto ISEE, va disapplicata perché in contrasto con l’art. 11 comma 5, D. P.C.M. n. 159 del 2013, ai sensi del quale se il dichiarante intende confermare la propria dichiarazione, l’ente erogatore deve acquisire l’ISEE con difformità salvo disporre adeguati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Di fatti, l’autonomia regolamentare delle università in materia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile si esercita nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e non si estende al punto di intervenire sulle procedure dalle quali dipende l’accesso ad esenzioni tributarie totali o parziali dalle quali deriva un’integrazione degli elementi essenziali del tributo, trattandosi di materia riservata alla potestà dello Stato e, salvi i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, alle Regioni e ai Comuni, ex  artt. 23 e 117 della Costituzione. Nella fattispecie si trattava dell’Università degli Studi dell’Aquila.