TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 3 marzo 2023, n. 224

Appalto – Gara – Offerta anomala – Calcolo della soglia di anomalia – Criteri – Fattispecie

Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte presentate dalle imprese risulti inferiore a quindici ed il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il criterio da applicare per calcolare la soglia di anomalia è quello di cui all’art. 97, comma 2-bis, Codice dei contratti pubblici. Pertanto, risulta illegittima l’aggiudicazione quando il numero delle imprese partecipanti alla gara risulti inferiore a quindici e la determinazione della soglia di anomalia dell’offerta sia stata determinata ex art. 97, comma 2, Codice dei contratti pubblici, considerato che tale norma si riferisce al caso in cui il numero delle offerte da valutare sia uguale o inferiore a quindici. Nella fattispecie, si trattava dell’appalto con oggetto lavori di per rendere più efficienti le infrastrutture fognarie e di depurazione comunali.