Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2023, n. 6797

Appalto – Variante – Condizione e presupposti – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Fattispecie in tema di servizi

La stazione appaltante è legittimata a modificare il contratto durante il periodo della sua efficacia in presenza di sopravvenute esigenze tali da incidere sulle modalità esecutive delle prestazioni contrattuali. La variante è ammessa in presenza di: a) sopravvenienza di circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante; b) mancata alterazione sostanziale della natura del contratto; c) eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale (art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016).  Qualora la stazione appaltante operi nella fase che precede la stipulazione del contratto l’eventuale controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto afferente alla fase esecutiva del contratto a nulla rilevando l’adozione della delibera impugnata o la asserita natura paritetica e non autoritativa dell’atto. Nella fattispecie, si trattava del servizio di ristorazione per conto di un’Azienda Sanitaria Locale.