Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2023, n. 9255

Appalto – Gara – Bando – Requisiti di partecipazione – Requisiti di esecuzione – Funzione – Assenza – Conseguenze

I requisiti di partecipazione alla gara di appalto servono per accedere alla procedura di evidenza pubblica, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione, il cui possesso è richiesto alle imprese concorrenti sin dal momento della presentazione dell’offerta. I requisiti di esecuzione connotano la fase esecutiva dell’appalto ed assurgono a condizioni per la stipulazione del contratto con la stazione appaltante. La regolazione dei requisiti di partecipazione e di esecuzione viene fatta attraverso il bando di gara, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro carenza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dal bando di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto da addebitare all’aggiudicatario.