TAR Umbria, 16 gennaio 2024, n. 12

Igiene e sanità – Copertura in amianto – Ordinanza contingibile e urgente – Adozione – Legittimità – Proroga dei termini per la bonifica – Irrilevanza – Fattispecie

La presenza dell’amianto cosa nota da tempo e la proroga degli obblighi di bonifica, non inficia la legittimità  di provvedere in via d’urgenza ai sensi dell’art. 50 TUEL, proprio perché “la sorveglianza sui manufatti in amianto o contenenti amianto va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della l. n. 257/1992” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 giugno 2020, n.2087). Quindi il presupposto circa l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile va interpretato nel senso che non rileva la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero a un evento nuovo e imprevedibile, bensì la sussistenza della necessità e urgenza attuali di intervenire a difesa degli interessi pubblici coinvolti, a prescindere dalla prevedibilità della situazione di pericolo che il provvedimento è volto a rimuovere. “In definitiva, quindi, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza. Cosicché, la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può addirittura aggravare la situazione di pericolo”. (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04 dicembre 2019, n. 13898, nonché, C. d . S., sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150).  Se anche è decorso del tempo dall’insorgenza della situazione di pericolo (nel caso di specie ben quattro anni) ciò non esclude l’attualità della stessa e l’urgenza di provvedere con ordinanza extra ordinem, perché proprio la reiterata inottemperanza all’ordine della P.A. rendeva ancora più stringenti ed indifferibili le necessità di bonifica accertate per la prima volta anni addietro e mai soddisfatte. Nella fattispecie, si trattava di alcuni immobili siti in Perugia e adibiti ad allevamento di suini mentre gli atti impugnati erano due ordinanze sindacali del Comune di Perugia con le quali veniva intimato, rispettivamente, di provvedere immediatamente alla bonifica, rimozione e smaltimento delle coperture dei fabbricati contenenti amianto, nonché di reintrodurre gli animali all’interno dei fabbricati opportunamente bonificati solo al termine delle operazioni di bonifica.