Appalto – Casellario informatico dell’ANAC – Impresa – Trasferimento da una sezione all’altra – Per dichiarazione falsa – Illegittimità
La decisione dell’ANAC di non cancellare ma di spostare l’impresa in una diversa sezione del casellario informatico allo scadere del termine annuale, dopo aver accertato la falsità di una dichiarazione, deve ritenersi illegittima perché non supportata da uno specifico riferimento di legge e in quanto viola i limiti di efficacia ex art. 38, 1 comma, lettera h), d.lgs. n. 163 del 2006, che, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, ha natura speciale poiché si riferisce non a qualsiasi violazione contrattuale o di legge commessa nell’esecuzione di un precedente appalto, bensì alle sole ipotesi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione resa con dolo o colpa grave.