Istruzione pubblica – Scuola secondaria di secondo grado – Due insufficienze riconfermate all’esito dei corsi di recupero estivi – Bocciatura – Legittimità – Fattispecie – Testo integrale della sentenza
E’ legittima la bocciatura dello studente di una scuola secondaria di secondo grado, qualora all’esito dei corsi di recupero estivi, abbia riconfermato le insufficienze già riportate alla chiusura dell’anno scolastico con un peggioramento per una delle due materie. Nella fattispecie, si trattava di uno studente del quarto anno del liceo scientifico che, a chiusura dell’anno scolastico 2022-2023, aveva riportato due gravi insufficienze (quattro in matematica e 4 in fisica), mentre a chiusura dei corsi di recupero estivi organizzati dalla scuola riconfermava le predette insufficienze ed esattamente 3 in matematica e 4 in fisica.
Pubblicato il 15/01/2024
- 00076/2024 REG.PROV.COLL.
- 02272/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto domicilio presso il suo studio in Milano, via Röntgen n. 18;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore,
Istituto di Istruzione -OMISSIS-, in persona del Dirigente scolastico pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento, previa sospensione
– di tutti gli atti e i provvedimenti con i quali il Consiglio della classe 4B del liceo scientifico -OMISSIS- dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Milano non ha ammesso il ricorrente alla classe successiva e, in particolare, del verbale n. 3 del 31 agosto 2021 del consiglio della classe 4BLS del Liceo Scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Milano relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2022/2023;
– di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Il ricorrente ha frequentato nell’anno scolastico 2022/2023 la quarta classe del liceo scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Milano (e precisamente la sezione 4B).
Alla fine del primo trimestre, come da verbale di scrutinio dell’11 gennaio 2023, il ricorrente ha ottenuto due gravi insufficienze (quattro/decimi) in fisica e matematica (materie di indirizzo) ed è stato ammesso ai corsi di recupero.
A seguito del consiglio interquadrimestrale del 6/3/2023, il ricorrente ha riportato quattro/decimi in matematica e cinque/decimi in fisica.
Dei risultati ottenuti nelle suddette materia è stata informata la famiglia.
Dal prospetto dei voti di fisica e matematica dell’anno relativo al trimestre e al pentamestre, il ricorrente non risulta aver mai riportato un voto pari o superiore alla sufficienza in tali materie.
Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio della classe 4BLS ha sospeso il giudizio, avendo il ricorrente riportato due insufficienze, in matematica (voto: quattro/decimi) e in fisica (voto: quattro/decimi).
A seguito dei corsi (organizzati dalla scuola dal 20 giugno al 30 giugno 2023) e delle prove di recupero (svolte il 28/8/23 per matematica e il 29/8/23 per fisica), il ricorrente non ha conseguito un voto sufficiente nelle suddette materie e non è stato ammesso alla classe successiva (ha riportato, infatti, quattro/decimi in fisica e tre/decimi in matematica).
La deliberazione del consiglio di classe (verbale n. 3 del 31 agosto 2021 del consiglio della classe 4BLS) è stata assunta all’unanimità.
Unitamente al voto numerico, il consiglio di classe ha annotato i seguenti giudizi sintetici:
- a) per matematica: “lo studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi, mostrando gravi e diffuse lacune sia nelle conoscenze teoriche sia nella loro applicazione in contesti semplici”;
- b) per fisica: “lo studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi, evidenziando in alcuni ambiti lacune profonde, in altri una totale assenza di conoscenze”,
- c) e conclusivamente: “il Consiglio di classe, esaminati e valutati tutti gli elementi in proprio possesso che concorrono a delineare la personalità e il rendimento scolastico dello studente, sulla base dei criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva deliberati dal Collegio Docenti, ritenuto che la preparazione complessiva raggiunta dallo studente presenti gravi e diffuse lacune nelle materie di indirizzo, tali da non rendere possibile una proficua frequenza del successivo anno di corso, come è emerso dalle prove di recupero, delibera all’unanimità la non ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe quinta”.
- Avverso il verbale di scrutinio finale è insorto lo studente con il ricorso introduttivo del presente giudizio con cui lamenta, in quattro motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando, altresì, per la concessione di misure cautelari.
In particolare, parte ricorrente deduce:
- I) “Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 7, e 193, comma 1, del d.lgs.16 arile 1994, n. 297. Eccesso di potere per inosservanza del corretto procedimento”: il consiglio di classe avrebbe omesso “di tenere conto dei progressi conseguiti da -OMISSIS- durante l’anno scolastico, anche in matematica e fisica al termine di corsi di recupero, e perché omette di valutare il suo comportamento e il suo rendimento scolastico complessivo”; il verbale impugnato, poi, sarebbe illegittimo perché sarebbero state violate le “regole formali del procedimento”, ed in particolare “perché a) il Dirigente scolastico non ha presieduto il Consiglio della classe 4BLS Liceo Scientifico relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2022 2023 del 31 agosto 2023; b) il Dirigente scolastico non ha delegato la presidenza del Consiglio della classe 4B del Liceo scientifico -OMISSIS- relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2022 2023 del 31 agosto 2023 ad alcun insegnante, tanto meno e ovviamente, a un insegnante che faccia parte dello stesso Organo collegiale; nel verbale n. 3 di tale Consiglio, infatti, non è riportato neppure che il coordinatore di classe, prof. -OMISSIS-, presieda il Consiglio della classe 4B in forza della delega del Dirigente scolastico; c) il Dirigente scolastico non ha attribuito le funzioni di segretario del Consiglio di classe ad alcuno (in violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 297/1994); nel verbale in argomento impugnato, è indicato quale segretario del Consiglio di classe il prof. -OMISSIS-, ma si omette totalmente di rendere noto in forza di quale provvedimento di nomina del Dirigente scolastico il prof. -OMISSIS-svolga tale funzione; d) il Dirigente scolastico non ha nominato il sostituto del prof.-OMISSIS- -OMISSIS- (docente di sostegno); nel verbale n. 3 è indicata quale sostituta del prof. -OMISSIS-, la prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, ma sono omessi gli estremi dell’incarico; lo stesso dicasi con riferimento al sostituto della prof. -OMISSIS- -OMISSIS-(docente di lingua e cultura straniera ed educazione civica), ossia -OMISSIS-, anche se per quest’ultimo, il verbale n. 3 del Consiglio della classe 4BLS, riporta un numero di protocollo (-OMISSIS-) e una data 11/07/2023, senza specificare altro; e) omette di allegare gli atti con il quale il Dirigente scolastico avrebbe nominato i sostituti (proff. -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-) dei professore titolari – rispettivamente proff.-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS– assenti perché impossibilitati a presenziare; f) non attesta che i sostituti appartengono al corpo docente strutturato del liceo scientifico -OMISSIS-; g) non riporta la materia di insegnamento dei sostituti; h) non rende noto il comportamento tenuto dai singoli componenti durante il Consiglio di classe, ivi compreso il comportamento dei sostituti (impedendo, in tal modo, ogni verifica in ordine al comportamento tenuto da questi ultimi anche al fine di verificare se gli stessi hanno rispettato o meno, e in che modo, le volontà dei professori titolari sostituiti); i) non riporta gli interventi dei singoli insegnanti”;
- II) “Violazione dell’art. 2 del dPR 24/06/1998, n. 249. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del dPR 22/06/2009, n. 122. Violazione dei «Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successive» deliberati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-”. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 1990. Eccesso di potere per inosservanza del corretto procedimento per motivazione insufficiente. Eccesso di potere per contraddittorietà.”, in quanto il Consiglio di classe non avrebbe tenuto conto “dei presupposti e degli elementi essenziali contemplati dalla normativa di riferimento, dai criteri di valutazione della scuola e dai criteri di valutazione fissati dalla stessa insegnante”; in particolare, mancherebbe “la tassativa a) indicazione di tutti i voti conseguiti dall’alunno nelle varie discipline compreso il comportamento e la religione; b) indicazione precisa delle carenze formative, unita alla valutazione comportamentale, determinano l’illegittimità del provvedimento adottato per inosservanza del corretto procedimento e per carenza o insufficiente motivazione”.
Sarebbero stati violati i “Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successive» deliberate dal Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-””, in quanto il ricorrente “a) è in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell’orario annuale personalizzato; b) ha una valutazione del comportamento più che sufficiente; c) non ha avuto più di tre materie insufficienti; d) le materie insufficienti (2) non si discostano entrambe dalla sufficienza di più di tre punti”.
In sostanza, la non ammissione del ricorrente alla classe successiva sarebbe viziata “da contraddittorietà e assunta in violazione dei criteri di valutazione e di conduzione delle operazioni di scrutinio che la stessa Amministrazione ha fissato per garantire la corretta e imparziale valutazione”.
III) “Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 1990. Violazione dell’art. 2 del dPR n. 249/1998. Violazione degli artt. 1 e 4 del dPR n. 122/2009. Violazione dei «Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successive» deliberate dal Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-”. Violazione dei criteri di valutazione del docente di matematica e fisica. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità e illogicità della motivazione (sotto altro profilo).”.
Sarebbe “irragionevole, illogico e contraddittorio che il giudizio espresso dal Consiglio di Classe nel verbale n. 2 relativo allo scrutinio finale su entrambe le materie sia unico, ma soprattutto è oggettivamente illogico che, dopo che -OMISSIS- ha superato le prime tre classi del liceo, nel verbale n. 3, relativo allo scrutinio differito, il Consiglio di Classe della classe 4B del liceo scientifico -OMISSIS- affermi che il ricorrente in fisica avrebbe evidenziato in alcuni ambiti «una totale assenza di conoscenze»” atteso che tale giudizio, a dire del ricorrente, “contraddice non solo il lavoro fatto dagli insegnanti e da -OMISSIS- negli anni precedenti, ma contraddice altresì anche il lavoro fatto dagli insegnanti e da -OMISSIS- nell’anno appena trascorso”.
- IV) “Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 1 della legge 241/1990. Eccesso di potere per inosservanza del corretto procedimento, con riferimento al tempo utilizzato dalla Consiglio della classe 4B del Liceo scientifico -OMISSIS- nel valutare la posizione del ricorrente, e per irragionevolezza.”.
Deduce il ricorrente che “Dalla lettura del «Verbale n. 3 del Consiglio della classe 4BLS Liceo Scientifico relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2022 2023» [DOC. 1]” emergerebbe che “le operazioni sono iniziate «alle ore 16:58 nei locali dell’istituto» e che la stessa «seduta è tolta alle ore 17:40»” e che “La seduta è durata 42 minuti”.
Il Consiglio di classe dello scrutinio differito avrebbe esaminato la posizione di otto alunni sicchè “In base ad un calcolo dato dalla suddivisione della durata della seduta per il numero delle posizioni da valutare” emergerebbe “che il Consiglio di classe in argomento” avrebbe “dedicato alla posizione di ciascun alunno circa cinque (5) minuti”, tempo dal ricorrente ritenuto insufficiente “per una valutazione in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento”.
- In data 27/11/2023, per resistere al gravame si sono costituiti, con atto di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto di istruzione superiore -OMISSIS- – -OMISSIS- di Milano, che, in data 21/12/2023, hanno depositato memoria e documenti.
- Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2024, sono state sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alle quali è stato dato avviso in udienza di una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
- Il ricorso è infondato.
- I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
6.1 Premesso che la votazione negativa riportata nelle singole materie non è oggetto di specifiche censure, va preliminarmente osservato che il d.P.R. n. 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), all’art. 4 cc. 5 e 6, stabilisce: “5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
- Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico”.
La norma è chiara nel porre al centro della valutazione per la mancata ammissione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado alla classe successiva la constatazione della insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente.
La centralità della valutazione della preparazione sufficiente in tutte le materie ha condotto la giurisprudenza a ritenere che “la considerazione in virtù della quale l’alunno, al termine dell’anno scolastico, risulti aver riportato una insufficienza grave in una materia prevista nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non ha dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l’anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva” (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 02/12/2019, n. 1986).
Ne consegue che a) gli eventuali progressi conseguiti dal ricorrente durante l’anno scolastico, b) la valutazione “del comportamento” e c) del “rendimento scolastico complessivo”, a fronte delle gravi insufficienze riportate nelle due materie, non avrebbero mai potuto condurre ad un esito diverso della valutazione finale, occorrendo “una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina”.
Nel ricorso non si deducono pertinenti (e necessarie) censure avverso i voti riportati nelle materie, che di per sé giustificano la non ammissione alla classe successiva, mentre è noto che “La valutazione del Consiglio di Classe in ordine alla promozione o meno dello studente alla classe successiva è espressiva di una discrezionalità di carattere tecnico. Conseguentemente, il Giudice può annullare il relativo provvedimento solo in presenza di una manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, mancanza di motivazione o travisamento di fatti. Nel caso di specie, nessuna delle citate fattispecie vizianti può essere riscontrata” (Cons. Stato sez. VII n. 6140/2022).
6.2. Alla luce delle puntuali prescrizioni normative contenute nel d.P.R. n. 122/09, eventuali (ulteriori e/o divergenti) criteri stabiliti dagli organi dell’istituto scolastico non possono derogare a quelli previsti dalla fonte regolamentare per l’ammissione alla classe successiva.
Non sussiste alcuna violazione dei “criteri di ammissione e non ammissione alla classe successive” deliberati dal collegio dei docenti dell’istituto scolastico, in quanto la stessa delibera prevede, in conformità con le citate previsioni del d.P.R., che “È ammesso alla classe successiva lo studente che abbia conseguito nello scrutinio finale un voto non inferiore a sei decimi comportamento e in tutte le discipline”.
Come chiarito in fattispecie analoga, con principi che il Collegio condivide, “non è nemmeno richiesta una valutazione di particolare gravità affinché l’insufficienza, che comprende ogni voto inferiore ai sei decimi, possa legittimare la non ammissione alla classe scolastica successiva.” (Cons. Stato sez. VII n. 6140/2022).
E la delibera dell’organo scolastico (che secondo la tesi di parte ricorrente consentirebbe la non ammissione alla classe successiva solo in presenza di tre insufficienze) non reca una disposizione contrastante con la fonte regolamentare.
6.3. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva sfugge anche alla censura con la quale il ricorrente deduce l’asserita mancata “indicazione di tutti i voti conseguiti dall’alunno nelle varie discipline compreso il comportamento e la religione”.
Parte ricorrente, infatti, impugna soltanto il verbale del Consiglio di Classe n. 3 del 31.8.2023 relativo allo scrutinio differito degli studenti con sospensione del giudizio; tale verbale costituisce la prosecuzione del giudizio “sospeso” e va letto, per le parti non oggetto di rivalutazione, unitamente al verbale n. 2 del 29.6.2023 di scrutinio finale, che contiene il voto (o giudizio descrittivo) di comportamento.
Il verbale n. 3 – che, dunque, integra il verbale n. 2 per i soli giudizi oggetto di rivalutazione – contiene le valutazioni (i.e.: i voti numerici) di tutte le materie, compreso quello attribuito in religione (“distinto”), con le relative annotazioni.
6.4. La considerazione in virtù della quale l’alunno, al termine dell’anno scolastico, risulti aver riportato insufficienze gravi in due materie previste nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non ha dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l’anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva.
D’altronde, è pacifico che il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale del consiglio di classe, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (nel caso che ci occupa pure presenti sotto forma di “annotazioni”), tenuto conto della prefissazione, da parte dello stesso consiglio, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all’attribuzione del voto.
Anche di recente, il Consiglio di Stato ha ribadito in subiecta materia che “Condivisibilmente il TAR ha osservato che la valutazione è sufficientemente espressa mediante l’apposizione del voto numerico o del giudizio senza che occorra che, in un atto che rappresenta la sintesi di un percorso didattico lungo un anno, il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché valuti insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell’alunno” (Cons. Stato sez. VII n. 4408/2022).
6.5. Il giudizio finale non “contraddice il lavoro fatto dagli insegnanti e da -OMISSIS- negli anni precedenti” e “nell’anno appena trascorso”, come opina parte ricorrente.
Ed infatti, come chiarito di recente da questo Tribunale il giudizio finale è legittimo, in ragione degli scarsi risultati raggiunti nell’anno di riferimento e, nel caso che ci occupa, nell’esame di recupero, ben inteso che il verbale di scrutinio finale è “basato sulla valutazione finale o “sommativa”” che è “orientata a “tirare le somme” del processo formativo e a giudicare/valutare quello che è stato appreso nel corso dell’intervento didattico” (TAR Lombardia, Milano, sez. V n. 3166/2023), e non certamente in quello precedente (che è già stato valutato).
6.5.1. Non appare illogica la circostanza, pure valorizzata dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione orale in camera di consiglio per sottolineare l’asserita illogicità della valutazione finale espressa dopo le prove di recupero, che “In matematica (ndr, rectius: in fisica), il -OMISSIS-, ha confermato a -OMISSIS- il quattro (4), mentre per quanto riguarda fisica (ndr, rectius: matematica), -OMISSIS-, dopo aver studiato per tre ulteriori mesi, è riuscito a peggiorare, essendogli stato attribuito tre (3).”.
In disparte ogni altra considerazione anche in ordine all’interesse a dedurre simile censura, non emerge dal ricorso alcun vizio sintomatico di macroscopica illogicità, manifesta e grave irragionevolezza, mancanza di motivazione o travisamento di fatti, sicchè la valutazione (persino deteriore) espressa a seguito delle prove di recupero è espressione, legittima, della discrezionalità dell’organo di valutazione.
A fronte delle lacune già registrate a giugno, il tempo (estivo) trascorso prima delle prove di recupero svolte a fine agosto – con la sola “pausa” rappresentata dai corsi organizzati dall’istituto scolastico dal 20 giugno al 30 giugno – rappresenta un’opportunità che può anche essere perduta (o sprecata) dallo studente.
Come chiarito da questo Tribunale, in caso di sospensione del giudizio, “Il periodo estivo diventa, quindi, un “tempo supplementare” per recuperare le insufficienze riportate e una “chance” in più per conseguire l’ammissione alla classe successiva, mentre si realizza la finalità di rendere la valutazione un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti, al fine di “sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito” (OM n. 92/2007)” (TAR Lombardia, Milano, sez. V n. 2091/2023).
6.6. Le censure relative alle presunte violazioni procedimentali sono destituite di fondamento, come emerge dai documentati chiarimenti offerti in corso di causa dall’Amministrazione resistente e non smentiti da parte ricorrente.
Ed infatti, nella relazione del 6.12.2023 a firma del dirigente scolastico, “si fa presente che il dirigente (assente perché impegnato nella scuola in reggenza – Liceo artistico -OMISSIS-) può delegare la presidenza del Consiglio di classe. Nello specifico la scrivente nell’atto di nomina dei coordinatori di classe per l’a.s. 2022-23 (prot. N. -OMISSIS- del 16/09/2022- all. 9 alla presente memoria) ha specificato per quali attività i coordinatori ricevono delega: “I coordinatori di classe sono delegati a svolgere le seguenti funzioni, nell’ambito del consiglio di classe indicato a fianco di ciascun nominativo: a) presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è personalmente presente il Dirigente Scolastico, e curarne la verbalizzazione tramite la nomina di un segretario per la singola seduta; b) curare in proprio la verbalizzazione dello scrutinio presieduto dal Dirigente Scolastico e collaborare per il corretto svolgimento degli scrutini. Non essendo presente la scrivente durante lo scrutinio, il coordinatore di classe, Prof. -OMISSIS- ha assunto la presidenza in forza della delega ricevuta e ha nominato come segretario il prof. -OMISSIS-(sempre previsto dalla delega)”.
Quanto invece alle ulteriori censure, nella relazione del dirigente scolastico, tanto chiaramente quanto condivisibilmente, si dà atto che “il 31 agosto 2023, appena è stata comunicata l’assenza del docente di sostegno -OMISSIS- è stata nominato un sostituto. A causa dell’urgenza non è stato possibile trovare un docente di sostegno” e che “pertanto, è stata nominata la Prof.ssa -OMISSIS-. L’atto di nomina è stato protocollato il giorno dopo perché gli uffici di segreteria erano già chiusi alle 16.30 quando si è verificata la necessità di nominare un sostituto. Nell’atto di nomina è stato riportato quanto segue: “Con la presente, Le conferisco la nomina nella disciplina “Sostegno” per lo scrutinio degli alunni con giudizio sospeso della classe 4BLS nel giorno giovedì 31 agosto 2023 alle ore 16.30. La presente nomina viene protocollata in data 1° settembre 2023 perché il 31 agosto alle ore 16.30 gli uffici erano chiusi”. Il Prof. -OMISSIS-, docente di Lingua e letteratura Inglese dell’IIS -OMISSIS-, è stato nominato con atto prot. n. -OMISSIS- dell’11/07/2023 perchè, essendo la Prof.ssa -OMISSIS-(docente di Inglese) una docente in servizio a tempo determinato, già nel mese di luglio ha comunicato che non avrebbe accettato un contratto per partecipare agli esami di riparazione e agli scrutini da effettuare a fine agosto. Si allegano alla presente memoria tutti gli atti citati (All. 10 e All. 11). Sembra superfluo sottolineare che i docenti nominati quali sostituti sono tutti in servizio presso l’IIS -OMISSIS-. Nel Verbale viene riportato che il giudizio di non ammissione è stato espresso all’unanimità” e che “Gli interventi dei singoli docenti vengono riportati quando si delibera a maggioranza”.”.
Per tali ragioni, anche le censure di ordine formale e procedimentale, relative alla validità della composizione dell’organo collegiale e alla completezza del processo verbale sono infondate e vanno rigettate.
- Va, adesso, esaminato il quarto motivo di ricorso, relativo all’asserita incongruità dei tempi della valutazione.
Come condivisibilmente ritenuto in fattispecie analoga “La censura è inammissibile. Correttamente il Tar ha evidenziato che è insindacabile in sede giurisdizionale il ‘tempo’ dedicato dai docenti per la valutazione dei casi posti al loro esame, salvi casi di anomalia, che non sono stati di per sé dedotti, né risultano dalla documentazione acquisita.” (Cons. Stato sez. VII n. 6140/2022).
Tale doglianza, nel caso che ci occupa, è infondata.
Le prove di recupero sono state svolte il 28/8/23 per matematica e il 29/8/23 per fisica.
Le censure si rivolgono, invece, avverso il verbale n. 3 del 31.8.2023 di scrutinio finale “differito”, i cui tempi sono assolutamente congrui tenuto conto che in tale circostanza il consiglio di classe si è limitato a prendere atto dell’esito (negativo) delle prove di recupero.
Peraltro, come chiarito nella relazione del dirigente scolastico, degli otto studenti con il giudizio sospeso, sette hanno superato le prove e sono stati ammessi all’anno successivo.
La discussione, quindi, ha riguardato esclusivamente la posizione del ricorrente e si è svolta in un tempo assolutamente congruo, senza dire che non si comprende come, pur a seguito di ampia discussione, il consiglio di classe avrebbe potuto deliberare la promozione, a fronte di due gravi insufficienze non recuperate neppure a seguito della sospensione del giudizio.
- Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato.
- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero e dell’Istituto di Istruzione Superiore resistenti nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le Amministrazioni intimate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore