Corte di Cassazione penale, sez. IV, 21 marzo 2024, n. 11821

Circolazione stradale – Pedone – Investimento nel parcheggio di un supermercato – Segnaletica orizzontale e verticale – Assenza – Irrilevanza – Fattispecie

Premesso che si addebita al pedone una responsabilità concorrente dell’investimento ai suoi danni allorché costui, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, circoli sul margine destro anziché su quello sinistro della carreggiata. Tale violazione, specie quando si verifica di notte in una strada extra urbana non illuminata, si sostanza in una notevole imprudenza, rilevante in caso di investimento ai fini della valutazione del concorso di colpa del pedone. Il predetto orientamento della Suprema Corte non è applicabile al caso di specie in quanto il parcheggio al servizio di un supermercato ove si è verificato l’investimento di un pedone non è equiparabile alle aree di posteggio ad uso pubblico e, in quanto tale, è esonerato dall’obbligo di dotarsi di adeguata segnaletica orizzontale e verticale. Il soggetto investito, al momento dell’investimento, stava attraversando a piedi un parcheggio posto al servizio di un supermercato che, tra l’altro, risultava privo di appositi percorsi riservati ai pedoni e di adeguata segnaletica orizzontale e verticale.