TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 20 marzo 2024, n. 1044

Regione – Regione Sicilia – Corpo forestale della Regione siciliana – Concorso – Limite di età – Trenta anni

Premesso che il decreto presidenziale del 20 aprile 2007 “Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana”, capitolo XVI “competenze del corpo forestale della regione siciliana”, all’art. 47, descrive le competenze proprie degli agenti del Corpo Forestale. Agli agenti del Corpo Forestale viene richiesto di: “partecipare anche all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività di protezione civile; svolgere attività di sorveglianza, controllo e repressione, tutela il patrimonio faunistico e naturalistico regionale; svolgere attività di contrasto […] al bracconaggio, taglio abusivo di piante o di boschi”. Tali attività, le quali rappresentano specifiche funzioni operative ed esecutive proprie del Corpo forestale, possono essere svolte solo in presenza di specifiche abilità fisiche che, ragionevolmente, possono essere inquadrate nel limite dei trent’anni d’età, limite che rappresenta quel requisito anagrafico di abilità irrinunciabile proprio alla luce del concreto impiego sul territorio richiesto agli agenti del Corpo forestale. Di tutta evidenza il caso di specie ricade nel primo ordine di eccezionali deroghe al principio di non discriminazione e, per l’effetto, il limite d’età deve ritenersi proporzionato rispetto al bilanciamento degli interessi pubblici in gioco e perciò conforme alla disciplina europea e nazionale in materia. A conferma della ragionevolezza del limite anagrafico rilevante nel caso concreto si sottolinea, da ultimo, che la previsione trova coerenza anche nella richiesta del titolo di studio tra i requisiti di accesso indicati nel bando, cioè la licenza media. In tal senso, raffrontando l’età in cui si consegue il titolo di studio richiesto e l’età massima di trent’anni per l’accesso alla carriera, si constata che la platea dei potenziali candidati non subisce una compressione né pregiudizievole né iniqua, anzi, garantisce una forbice d’età per il reclutamento ampia e più che sufficiente a non assumere aspetti discriminatori.