Consiglio di Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2223

Giudizio amministrativo – Attività istruttoria – Verificazione – Consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.) – Disponibilità delle parti – Esclusione – Potere esclusivo del giudice – Diniego alla verificazione o alla consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla parte – Motivazione specifica – Non occorre – Principio del giusto processo –  Violazione – Non sussiste

La verificazione, al pari della consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.), è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la decisione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario (verificatore o c. t. u.) e potendo la motivazione dell’eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, sicché non può essere fondatamente predicata alcuna omessa pronuncia o violazione del giusto processo per non aver il giudice (di primo grado) dato seguito alla su citata richiesta dell’interessato.