Corte di Cassazione, sez. I, 25 marzo 2024, n. 7961

Famiglia – Divorzio – Assegnazione della casa coniugale – Revoca – Assegno divorzile –  Maggiorazione – Spetta – Fattispecie

Qualora l’assegnazione della casa coniugale venga revocata, rappresentando un fatto sopravvenuto al calcolo dell’assegno divorzile, quest’ultimo deve essere aumentato in quanto la predetta casa coniugale, oltre a garantire il mantenimento dell’ambiente familiare in presenza dei figli minori, costituisce anche un valore economico non solo per il coniuge assegnatario, che ne risulta privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge che trova un vantaggio dall’atto di revoca. Nella fattispecie, la revoca era stata disposta a danno dell’ex moglie in quanto i figli erano divenuti maggiorenni e a vantaggio dell’ex marito proprietario dell’immobile.